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Prestazioni Occasionali

La definizione
L'art. 61 del D. Lgs. 276/2003 e l'art. 4 della legge n. 30 hanno, per la prima volta, dato una definizione legale delle prestazioni occasionali di lavoro autonomo. Si debbono intendere quali prestazioni occasionali i rapporti di durata complessiva non superiore, nell'anno solare, a trenta giorni con lo stesso committente; il compenso complessivo annuo che il prestatore percepisce dallo stesso committente non deve superare i 5.000 Euro.
La definizione del lavoratore occasionale viene ribadita anche nella Circolare 6 luglio 2004, n. 103.

Caratteristiche
I vincoli La prestazione occasionale è un tipo di collaborazione non subordinata per lavori meramente saltuari.
Proprio per la sua "limitata portata", la prestazione occasionale si distingue da quella di tipo accessorio, resa da particolari categorie di soggetti, e dall'attività di lavoro autonomo vero e proprio, mancando un coordinamento ed una continuità nelle prestazioni.
Per questo motivo, la collaborazione occasionale non è soggetta all'obbligo contributivo presso la gestione separata INPS.
Nell'ipotesi in cui la collaborazione occasionale perda i suoi requisiti (svolgimento dell'attività per periodi non superiori a 30 giorni per anno solare e compenso non superiore a € 5.000 per anno solare per ciascun committente), troveranno applicazione o il lavoro a progetto (se c'è l'elemento della coordinazione) oppure il lavoro autonomo (per più prestazioni abituali).
In questi casi ci sarà l'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS e il pagamento dei relativi contributi.

Soggetti esclusi
L'art. 61 del D. Lgs. esclude da questo tipo di rapporto di lavoro i seguenti soggetti:
i professionisti intellettuali, con iscrizione ad apposito albo;
coloro che hanno rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con associazioni o società sportive associate a federazioni nazionali o ad enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI;
i dipendenti di pubbliche amministrazioni;
i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società;
i partecipanti a collegi e commissioni.

Applicazione
Al contrario di quanto previsto per i contratti di lavoro occasionale di tipo accessorio, i contratti di lavoro occasionale possono essere applicati a qualsiasi tipologia di attività lavorativa.

Perdita dei requisiti
Nel caso in cui venga superato il parametro temporale del limite dei 30 giorni o quello economico del limite retributivo annuale di 5000 euro, troveranno applicazione, rispettivamente, le disposizioni previste dall'art. 61 del D.Lgs 276/2003 e dalla Circ. 9/2004.
Pertanto, se, nel rapporto tra committente e collaboratore, è ravvisabile un certo grado di continuità si applicano le disposizioni previste per il lavoro a progetto dall'art 61 comma 1 D.L.gs. 276/2003.
Nell'ipotesi in cui, invece, il collaboratore percepisce un compenso superiore a 5.000 euro da uno stesso committente nel medesimo anno solare, ma per una o più prestazioni del tutto singolari ed episodiche, non riconducibili quindi ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro, si applicherà la disciplina del contratto d'opera di cui all'art. 2222 del codice civile.
In entrambi i casi, nell'ipotesi di superamento del limite annuo retributivo di 5.000 euro e a prescindere dal numero dei committenti delle prestazioni occasionali, il collaboratore ha l'obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps di cui alla L. 335/95 e al pagamento dei relativi contributi (Circ.9/2004).

Tassazione fiscale 
Il lavoratore occasionale presta la propria attività dietro pagamento di un corrispettivo assoggettato a ritenuta d'acconto del 20%. Naturalmente il pagamento del corrispettivo non esaurisce tutti gli obblighi fiscali del lavoratore che dovrà pagare, sui propri guadagni complessivi, l'integrazione della aliquota Irpef legata al raggiungimento di specifici scaglioni di reddito.
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